Pensione o lavoro autonomo?

Le nuove norme sul divieto di cumulo tra redditi da pensione e da lavoro autonomo.
11 Aprile 2003 | di

Fino  all`€™entrata  in  vigore della legge Amato (1992), le regole prevedevano il divieto di cumulo solo tra pensione di anzianità  e redditi da lavoro dipendente; i lavoratori autonomi non avevano alcun limite in tal senso. Ma dopo il 31 dicembre 1994 viene introdotto anche il divieto parziale di cumulo col reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento della parte eccedente il trattamento minimo. La trattenuta non può essere superiore al reddito.
Uniche eccezioni al divieto:

- i titolari di pensione di anzianità  alla data del 31 dicembre 1994;

- i «bloccati» al 28 settembre 1994, per i quali esisteva, a quella data, il diritto teorico alla pensione anticipata che fu, però, loro negata in base alla legge 724/94. In seguito, questi lavoratori furono ammessi a fruire della pensione con scaglioni al 1° luglio 1995, al 1° gennaio 1996, al 1° gennaio 1997 in base all`€™anzianità  contributiva maturata;

- i titolari di pensione di anzianità  con decorrenza 1 gennaio 1995 - 30 settembre 1996 (31 dicembre 1996 per i titolari di pensione nelle gestioni autonome) se con requisiti maturati entro il 31 dicembre 1994 (35 anni per i lavoratori iscritti all`€™Inps, con requisiti minori per il pubblico impiego);

- i titolari di pensione di anzianità  con decorrenza 1 ottobre 1996 - 31 dicembre 1997, purché la pensione sia stata liquidata con 35 anni di contribuzione e 52 anni di età , o in alternativa, con 36 anni di contributi a prescindere dall`€™età , tutti maturati entro il 30 settembre 1996 (tenendo presente che, in entrambi i casi, i 35 anni di contributi devono essere presenti anche al 31 dicembre 1994, se trattasi di iscritti all`€™Inps, mentre, ma solo a quest`€™ultima data, valgono i requisiti minori, per i pensionati della pubblica amministrazione);

- i titolari di pensione di anzianità  nelle gestioni autonome con decorrenza 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 1997, se liquidata in presenza di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 1994, e di 35 anni di contributi più il requisito dell`€™età  (55 anni) al 30 settembre 1996.

A tale proposito, è bene ricordare che: con il 1° gennaio 2001 le pensioni liquidate con anzianità  contributiva pari o superiore a quarant`€™anni, anche se aventi decorrenza anteriore a tale data, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, mentre le quote delle pensioni di anzianità , costituite con meno di 40 anni di contributi, eccedenti l`€™ammontare del trattamento minimo Inps, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Con il 1° gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità  con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, già  previsto per le pensioni liquidate con 40 anni di contribuzione, è esteso alle pensioni di anzianità  liquidate con 37 anni di contributi, a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età . Tali requisiti debbono sussistere all`€™atto del pensionamento. Ma anche i pensionati alla data dell`€™1 dicembre 2002, e nei cui confronti trovava applicazione il regime di divieto totale o parziale di cumulo, hanno potuto acquistare la totale cumulabilità  versando il cosiddetto «pedaggio».

Data di aggiornamento: 26 Giugno 2017